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TUTELIAMO GLI ANIMALI DA CHI LI MALTRATTA
Vantaggi OTTIMO PRODOTTO E FACILE DA USARE
Svantaggi USATELO SOLO TRA LE SCAPOLI
Ho appena letto un’opinione di Cuorycyno sull’abbandono degli animali. Consiglio a tutti di leggerla perchè è scritta molto bene e mi trova pienamente d’accordo.
Quello che forse non tutti sanno è che gli animali sono tutelati nel nostro ordinamento giuridico.
Quando Puffo viveva con noi, aveva l’abitudine di ‘lasciarci’ due o tre volte all’anno per i suoi sacrosanti bisogni di procreazione. Fin qui tutto bene, a parte la miriadi di figli uguali a lui che popolavano i dintorni. Ma quando se andava in giugno o luglio, erano disastri. Al ritorno, quando tutto andava bene, aveva le pulci. I collarini che portava sempre pare non facessero alcun effetto. Quando tornava cominciava a grattarsi e, avendo l’abitudine di dormire sul tappeto o addirittura sul divano o peggio sul letto, non vi dico che sciame di animaletti che si infilavano sotto i pantaloni, tra le pieghe del divano e sui cuscini. Per due anni sono stato costretto a prendere due bombolette antipulci da far evaporare in ambiente chiuso (in camera ed in soggiorno) per almeno 4 ore in ambienti non abitati ne’ da animali ne’ da umani (è vero che funzionano, ma se si puo’ prevenire …..). Cosi’ su consiglio del farmacista di fiducia ho provato il Frontline in confezione monouso. Una spruzzatina dietro le scapole (mai in altri posti altrimenti il gatto si lecca e si intossica) e non ci sono piu’ problemi per almeno un mese. Consiglio di ripetere il trattamento per tutta l’estate. Le confezioni di 3 fialette bastano per una stagione intera.
Ma torniamo alla tutela degli animali.Il sito internet e relativi link, per chi ne volesse sapere di piu’ è il seguente (ma scorrendo i vari motori di ricerca potete trovare altro; riporto questo perchè mi sembra piuttosto completo e tratta anche degli animali nei condomini, se mai qualcuno avesse problemi con il proprio cucciolo):
Sito: http://www.comune.ferrara.it/associa/enpa/leggi.htmComunque quello che ci trovate è piu’ o meno questo:
Leggi a tutela degli animaliLegge Quadro Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 Clicca qui per la legge completa
Questa Legge sancisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela dei cani e dei gatti, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e l'abbandono " al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente", e fornendo precise indicazioni sul trattamento che Istituzioni e cittadini devono riservare agli animali di affezione.
Legge Regionale n.41 del 7 ottobre 1994 :
Definisce le "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", modificando ed integrando la precedente Legge Regionale n.5 del 1988. Ora, riteniamo opportuno approfondire le Leggi, disposizioni ed articoli del Codice Penale che più direttamente si occupano dei casi di maltrattamento a danno di animali:
Art. 638 Codice Penale Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Chiunque senza necessità uccida o renda inservibili o comunque deteriori animali che appartengono ad altrui è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L.600.000. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e si procede d'ufficio se i l fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria.
Art. 500 Codice Penale - Diffusione di malattia degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000
Art. 129 Pubblica sicurezza - Trattenimenti Vietati
Tra i trattamenti vietati a termine dell'art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.
Art. 146 Leggi Sanitarie - Sostanze velenose
Chiunque (omissis) in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni è con la multa da L.100.000 a 1.000.000
Art. 2052 Codice Civile - Danni da animali
II proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall'animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.
Art. 332 Codice Procedura Penale - Contenuto della denuncia
La denuncia contiene I'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia, nonchè le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile le generalità, il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto e attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Disturbano sempre qualcuno, abbaiano e ingombrano, quando non puzzano. Quante volte chi convive con un cane o un gatto è costretto ad affrontare le ire dei vicini e della carta bollata? Niente paura, accaniti zoofili, gli animali nei condomini pubblici e privati ci possono stare e non vi è alcun appiglio legale credibile per costringervi a separarvi dal vostro amico peloso. I casi in cui il Giudice o l'Autorità sanitaria possono imporre I'allontanamento degli animali sono relativamente rari. Un caso simile può ricorrere per motivazioni di ordine igienico sanitario a causa della concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo. Per intenderci: il Sindaco, I'USSL o il Magistrato possono sequestrare od una signora e riaffidare a terzi i 5 gatti e i 10 cani tenuti in un appartamento. E' questo un caso di eccesso e di mancanza di misura a volte riscontrato che non giova certo agli animali costretti a vivere come sardine. Nella ampia casistica degli affitti, case private comunali o popolari, è praticamente impossibile vietare la detenzione di animali, a meno che la proprietà dello stabile all'atto dell'acquisto non si sia impegnata per contratto a non consentire la presenza di animali. I regolamenti condominiali sono al proposito nulli, non possono cioè impedire ad alcuno il possesso di animali, neanche se approvati all'unanimità. II possessore di uno o più animali che occupa dei locali condominiali in affitto o in proprietà può subire, a fronte di proteste ed esposti dei vicini, l'allontanamento del o dei quadrupedi solo ed unicamente nel caso di obbligo contrattuale, ovvero di divieto esplicito alla detenzionne di animali sottoscritto con il contratto all'atto della compravendita. In sostanza potete tenere tranquillamente in casa i vostri animali assicurandovi unicamente che non rechino reale disturbo e che non siano in numero eccessivo ed intollerabile per un appartamento. Al fine di darvi un'idea più chiara dal punto di vista giuridico, inserisco di seguito quattro sentenze sul supposto divieto di detenere animali. Il giudizio varia a seconda che ci si trovi di fronte a divieto stabilito da regolamento condominale o da regolamento di tipo contrattuale.
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zakkino 26/06/2002 21:53
Ottima opinione non ci sono commenti da fare e se vuoi puoi vedere cosa ho scritto io in data 11/05/2002
DanielaF 30/10/2001 16:37
condivido quanto hai scritto... e sono sempre dalla parte degli animali!!
Morenus 05/10/2001 15:19
josemar 29/08/2001 20:58
Ciao, parlavi di questa opinione? Buona serata Giuseppe
Ottima op. Il copia/incolla a volte è indispensabile! .... a proposito di quelli che abbandonano gli animali De Andrè diceva: perchè non vi assalga ormai tardivo il rimorso di non aver pietà giammai avuto .... SAPPIATE CHE LA MORTE VI SORVEGLIA ... Che brutti esseri, sicuramente non umani!